Art. 34
Elenco di controllo ETIAS
In vigore dal 12 set 2018
Elenco di controllo ETIAS
1. L’elenco di controllo ETIAS consta di dati relativi a persone sospettate di aver commesso o partecipato a un reato di terrorismo o altro reato grave o a persone riguardo alle quali vi sono indicazioni concrete o fondati motivi, sulla base di una valutazione globale della persona, per ritenere che possano commettere un reato di terrorismo o altri reati gravi. L’elenco di controllo ETIAS fa parte del sistema centrale ETIAS.
2. L’elenco di controllo ETIAS è stabilito sulla base di informazioni relative a reati di terrorismo o altri reati gravi.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, sono inserite nell’elenco di controllo ETIAS da Europol, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/794, o dagli Stati membri. Europol o lo Stato membro interessato è responsabile di tutti i dati da esso inseriti. L’elenco di controllo ETIAS indica, per ciascun dato, la data e l’ora dell’inserimento da parte di Europol o dello Stato membro che l’ha inserito.
4. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, l’elenco di controllo ETIAS è composto da dati consistenti in uno o più dei seguenti elementi:
a)
cognome;
b)
cognome alla nascita;
c)
data di nascita;
d)
altri nomi (pseudonimi, nomi d’arte, soprannomi);
e)
documento o documenti di viaggio (tipo, numero e paese di rilascio);
f)
domicilio;
g)
indirizzo di posta elettronica;
h)
numero di telefono;
i)
denominazione, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale e numero di telefono della ditta o organizzazione;
j)
indirizzo IP.
Se disponibili, sono aggiunti al relativo punto, costituito da almeno uno degli elementi sopra elencati, gli elementi seguenti: nome o nomi, luogo e paese di nascita, sesso e cittadinanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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