Art. 73

Responsabilità di eu-LISA in fase di progettazione e sviluppo

In vigore dal 12 set 2018
Responsabilità di eu-LISA in fase di progettazione e sviluppo 1.   Il sistema centrale ETIAS è ospitato da eu-LISA nei suoi siti tecnici e fornisce le funzionalità di cui al presente regolamento nel rispetto delle condizioni di sicurezza, disponibilità, qualità e rapidità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all’, paragrafo 1. 2.   Le infrastrutture a sostegno del sito web pubblico, dell’applicazione per dispositivi mobili, del servizio di posta elettronica, del servizio di account sicuro, dello strumento di verifica per i richiedenti, dello strumento di consenso per i richiedenti, dello strumento di valutazione per l’elenco di controllo ETIAS, del portale per i vettori, del servizio web, del software per il trattamento delle domande, dell’archivio centrale di dati e delle soluzioni tecniche di cui all’, paragrafo 8, sono ospitate presso siti di eu-LISA o della Commissione. Tali infrastrutture sono distribuite geograficamente in modo da fornire le funzionalità di cui al presente regolamento nel rispetto delle condizioni di sicurezza, protezione e sicurezza dei dati, disponibilità, qualità e rapidità ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo e dell’, paragrafo 1. L’elenco di controllo ETIAS è ospitato in un sito di eu-LISA. 3.   eu-LISA è responsabile dello sviluppo tecnico del sistema d’informazione ETIAS, di eventuali sviluppi tecnici richiesti per assicurare l’interoperabilità tra il sistema centrale ETIAS e dei i sistemi d’informazione dell’UE di cui all’, nonché di rendere possibile l’interrogazione delle banche dati Interpol di cui all’. eu-LISA definisce la progettazione dell’architettura fisica del sistema, compresa la relativa infrastruttura di comunicazione, nonché le proprie specifiche tecniche e la loro evoluzione e le IUN. Tali specifiche tecniche sono adottate dal consiglio di amministrazione di eu-LISA previo parere favorevole della Commissione. eu-LISA provvede anche agli adeguamenti dell’EES, del SIS, dell’Eurodac o del VIS resi necessari dall’interoperabilità con l’ETIAS. eu-LISA sviluppa e attua il sistema centrale ETIAS, compreso l’elenco di controllo ETIAS, le interfacce uniformi nazionali e l’infrastruttura di comunicazione non appena possibile dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e l’adozione da parte della Commissione: a) delle misure di cui all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 10, all’, paragrafo 9, all’, all’, paragrafo 7, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 2 e all’, paragrafo 8; e b) delle misure adottate secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2 necessarie per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del sistema centrale ETIAS, delle IUN, dell’infrastruttura di comunicazione e del portale per i vettori, in particolare degli atti di esecuzione riguardanti: i) l’accesso ai dati a norma degli articoli da 22 a 29 e da 33 a 53; ii) la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati a norma dell’; iii) la conservazione delle registrazioni e l’accesso alle medesime a norma degli ; iv) i requisiti di prestazione; v) le specifiche relative a soluzioni tecniche per la connessione dei punti di accesso centrale a norma degli articoli da 51 a 53. Lo sviluppo comporta l’elaborazione e l’applicazione delle specifiche tecniche, il collaudo e il coordinamento generale del progetto. Al riguardo, eu-LISA è inoltre incaricata di: a) effettuare una valutazione del rischio per la sicurezza; b) attenersi ai principi della tutela della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita durante l’intero ciclo di vita dello sviluppo dell’ETIAS; e c) svolgere una valutazione del rischio per la sicurezza riguardo all’interoperabilità dell’ETIAS con i sistemi d’informazione dell’UE e i dati Europol di cui all’. 4.   In fase di progettazione e di sviluppo, è istituito un consiglio di gestione del programma composto da un massimo di dieci membri. Esso è costituito da sei membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA tra i suoi membri e i loro supplenti, dal presidente del gruppo consultivo EES-ETIAS di cui all’, da un membro che rappresenta eu-LISA nominato dal suo direttore esecutivo, da un membro che rappresenta l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nominato dal suo direttore esecutivo e da un membro nominato dalla Commissione. I membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA sono eletti soltanto tra gli Stati membri che sono pienamente vincolati, in base al diritto dell’Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, il funzionamento e l’uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti da eu-LISA e che parteciperanno all’ETIAS. Il consiglio di gestione del programma si riunisce periodicamente e almeno tre volte a trimestre. Esso garantisce l’adeguata gestione della fase di progettazione e sviluppo dell’ETIAS. Il consiglio di gestione del programma presenta mensilmente relazioni scritte al consiglio di amministrazione di eu-LISA sui progressi del progetto. Non ha potere decisionale, né mandato di rappresentare i membri del consiglio di amministrazione di eu-LISA. 5.   Il consiglio di amministrazione di eu-LISA stabilisce il regolamento interno del consiglio di gestione del programma, che comprende in particolare disposizioni riguardanti: a) la presidenza; b) i luoghi di riunione; c) la preparazione delle riunioni; d) l’ammissione di esperti alle riunioni; e) i piani di comunicazione atti a garantire che i membri non partecipanti del consiglio di amministrazione di eu-LISA siano pienamente informati. La presidenza è esercitata da uno Stato membro che è pienamente vincolato, in base al diritto dell’Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, il funzionamento e l’uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti da eu-LISA. Tutte le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del consiglio di gestione del programma sono a carico di eu-LISA. L’ del suo regolamento interno si applica mutatis mutandis. Il segretariato del consiglio di gestione del programma è assicurato da eu-LISA. Il gruppo consultivo EES-ETIAS si riunisce regolarmente fino all’entrata in funzione dell’ETIAS. Dopo ciascuna riunione, riferisce al consiglio di gestione del programma. Fornisce la consulenza tecnica a sostegno delle attività del consiglio di gestione del programma e monitora lo stato di preparazione degli Stati membri.
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