Art. 59
Sicurezza del trattamento
In vigore dal 12 set 2018
Sicurezza del trattamento
1. eu-LISA, l’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS garantiscono la sicurezza del trattamento di dati personali a norma del presente regolamento. eu-LISA, l’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS cooperano nei compiti relativi alla sicurezza dei dati.
2. Fatto salvo l’ del regolamento (CE) n. 45/2001, eu-LISA adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del sistema d’informazione ETIAS.
3. Fatti salvi l’ del regolamento (CE) n. 45/2001 e gli del regolamento (UE) 2016/679, eu-LISA, l’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS adottano le misure necessarie, compresi un piano di sicurezza e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, al fine di:
a)
proteggere fisicamente i dati, tra l’altro mediante l’elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
b)
negare alle persone non autorizzate l’accesso al servizio web sicuro, al servizio di posta elettronica, al servizio di account sicuro, al portale per i vettori, allo strumento di verifica per i richiedenti e allo strumento di consenso per i richiedenti;
c)
negare alle persone non autorizzate l’accesso alle attrezzature usate per il trattamento di dati e alle strutture nazionali conformemente alle finalità dell’ETIAS;
d)
impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate;
e)
impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che sia presa visione senza autorizzazione dei dati personali registrati, o che gli stessi siano modificati o cancellati senza autorizzazione;
f)
impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati;
g)
impedire che i dati siano trattati nel sistema centrale ETIAS senza autorizzazione e che i dati trattati nel sistema centrale ETIAS siano modificati o cancellati senza autorizzazione;
h)
provvedere affinché le persone autorizzate ad accedere al sistema d’informazione ETIAS abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservato;
i)
provvedere affinché tutte le autorità con diritto di accesso al sistema d’informazione ETIAS creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere ai dati e mettano tali profili a disposizione delle autorità di controllo;
j)
provvedere affinché sia possibile verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione di dati;
k)
provvedere affinché sia possibile verificare e stabilire quali dati sono stati trattati nel sistema d’informazione ETIAS, quando, da chi e per quale scopo;
l)
impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all’atto della trasmissione di dati personali dal sistema centrale ETIAS o verso il medesimo ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali siano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
m)
provvedere affinché, in caso di interruzione, i sistemi installati possano essere ripristinati;
n)
garantire l’affidabilità, accertandosi che eventuali anomalie nel funzionamento dell’ETIAS siano adeguatamente segnalate e che siano adottate le misure tecniche necessarie per assicurare che i dati personali possano essere recuperati in caso di danneggiamento a causa di un malfunzionamento dell’ETIAS;
o)
monitorare l’efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al monitoraggio interno per garantire l’osservanza del presente regolamento.
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, un piano di sicurezza tipo e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro tipo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Il consiglio di amministrazione di eu-LISA, il consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e gli Stati membri adottano i piani di sicurezza e i piani di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro rispettivamente per eu-LISA, per l’unità centrale ETIAS e per le unità nazionali ETIAS. Essi utilizzano come base i piani tipo adottati dalla Commissione, adattati per quanto necessario.
5. eu-LISA informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nonché il Garante europeo della protezione dei dati, delle misure da essa adottate in conformità del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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