Art. 39
Dati da aggiungere al fascicolo di domanda a seguito della decisione di rilascio o di rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi
In vigore dal 12 set 2018
Dati da aggiungere al fascicolo di domanda a seguito della decisione di rilascio o di rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi
1. Quando è stata adottata una decisione di rilascio di un’autorizzazione ai viaggi, il sistema centrale ETIAS o, se la decisione è stata adottata a seguito del trattamento manuale di cui al capo IV, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente aggiunge senza indugio al fascicolo di domanda i dati seguenti:
a)
informazioni sullo status con indicazione del rilascio dell’autorizzazione ai viaggi;
b)
un riferimento che indichi se l’autorizzazione ai viaggi è stata rilasciata dal sistema centrale ETIAS o a seguito di trattamento manuale; in quest’ultimo caso, è aggiunto un riferimento all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente che ha adottato la decisione e il suo indirizzo;
c)
la data della decisione di rilascio dell’autorizzazione ai viaggi;
d)
la data iniziale e finale dell’autorizzazione ai viaggi;
e)
eventuali indicatori posti a corredo dell’autorizzazione ai viaggi conformemente all’, paragrafi 2 e 3, con indicazione dei motivi di tale o tali indicatori, nonché informazioni aggiuntive rilevanti per le verifiche in seconda linea, nel caso dell’, paragrafo 2, e informazioni aggiuntive rilevanti per le autorità di frontiera, nel caso dell’, paragrafo 3.
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ per definire ulteriormente il tipo, la lingua e il formato delle informazioni aggiuntive che possono essere aggiunte, nonché i motivi degli indicatori.
3. Quando è adottata una decisione di rifiuto di un’autorizzazione ai viaggi, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente aggiunge al fascicolo di domanda i dati seguenti:
a)
informazioni sullo status con indicazione del rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi;
b)
un riferimento all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente che ha rifiutato l’autorizzazione ai viaggi e il suo indirizzo;
c)
la data della decisione di rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi;
d)
i motivi del rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi, con indicazione dei motivi tra quelli elencati all’, paragrafi 1 e 2.
4. Oltre ai dati di cui ai paragrafi 1 e 3, quando è adottata una decisione di rilascio o di rifiuto di un’autorizzazione ai viaggi, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente aggiunge anche i motivi della sua decisione finale, a meno che non si tratti di una decisione di rifiuto fondata su un parere negativo di uno Stato membro consultato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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