Art. 37

Rifiuto di un’autorizzazione ai viaggi

In vigore dal 12 set 2018
Rifiuto di un’autorizzazione ai viaggi 1.   L’autorizzazione ai viaggi è rifiutata se il richiedente: a) ha utilizzato un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato nel SIS; b) presenta un rischio per la sicurezza; c) presenta un rischio di immigrazione illegale; d) presenta un alto rischio epidemico; e) è oggetto di una segnalazione inserita nel SIS ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno; f) non risponde a una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi entro i termini di cui all’; g) non si presenta al colloquio di cui all’, paragrafo 4. 2.   L’autorizzazione ai viaggi è inoltre rifiutata se, al momento della presentazione della domanda, sussistono ragionevoli e seri dubbi circa l’autenticità dei dati, l’affidabilità delle dichiarazioni presentate dal richiedente, i documenti giustificativi presentati dal richiedente o la veridicità del loro contenuto. 3.   I richiedenti le cui domande di autorizzazione ai viaggi sono state rifiutate hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono proposti nello Stato membro che ha adottato la decisione sulla domanda e conformemente alla sua legislazione nazionale. L’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente fornisce ai richiedenti informazioni sulla procedura di ricorso. Le informazioni sono fornite in una delle lingue ufficiali dei paesi che figurano nell’elenco dell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 di cui il richiedente è cittadino. 4.   Un precedente rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi non comporta il rifiuto automatico di una nuova domanda. Una nuova domanda è valutata sulla base di tutte le informazioni disponibili.
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