Art. 87
Inventario delle immobilizzazioni
In vigore dal 18 lug 2018
Inventario delle immobilizzazioni
1. Le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell’Unione di cui al capo 3, sezione 2, del presente titolo tengono, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio dell’Unione.
Essi, inoltre, verificano la concordanza tra le scritture dei rispettivi inventari e la situazione di fatto.
Devono essere iscritti nell’inventario e registrati nei conti delle immobilizzazioni tutti i beni acquisiti, diversi da quelli di consumo, la cui durata d’utilizzo è superiore a un anno e il cui prezzo di acquisto o costo di produzione è superiore a quello indicato nelle procedure contabili di cui all’.
2. La vendita di immobilizzazioni materiali dell’Unione è oggetto di una pubblicità adeguata.
3. Le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell’Unione di cui al capo 3, sezione 2, del presente titolo adottano le disposizioni relative alla conservazione dei beni ripresi nei rispettivi inventari e individuano gli uffici amministrativi responsabili del sistema d’inventario.
Storico versioni
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