Art. 88

Casse di anticipi

In vigore dal 18 lug 2018
Casse di anticipi 1.   Possono essere create casse di anticipi per il pagamento di spese per le quali, a causa del carattere limitato degli importi da pagare, risulta materialmente impossibile o inefficiente effettuare le operazioni di pagamento mediante le procedure di bilancio. Possono essere create casse di anticipi anche per l’incasso di entrate diverse dalle risorse proprie. Nelle delegazioni dell’Unione, le casse di anticipi possono inoltre essere utilizzate per eseguire pagamenti di importo limitato mediante le procedure di bilancio, se, alla luce delle norme in vigore localmente, tale soluzione garantisce efficienza ed efficacia. L’importo massimo che può essere pagato dall’amministratore degli anticipi ove risulti materialmente impossibile o inefficiente effettuare le operazioni di pagamento mediante le procedure di bilancio è stabilito dal contabile e non supera in alcun caso i 60 000 EUR per ogni voce di spesa. Tuttavia, nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni d’aiuto umanitario, si possono utilizzare le casse di anticipi senza limite di importo, rispettando il livello di stanziamenti deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio per la corrispondente linea di bilancio per l’esercizio in corso e conformemente alle norme interne della Commissione. 2.   Nelle delegazioni dell’Unione possono essere create casse di anticipi per il pagamento delle spese iscritte nelle sezioni del bilancio relative alla Commissione e al SEAE, garantendo la piena tracciabilità delle spese.
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Casse di anticipi (Art. 88 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo