Art. 170
Decisione di aggiudicazione e informazione ai candidati od offerenti
In vigore dal 18 lug 2018
Decisione di aggiudicazione e informazione ai candidati od offerenti
1. L’ordinatore responsabile designa l’aggiudicatario del contratto, nel rispetto dei criteri di selezione e di aggiudicazione indicati nei documenti di gara.
2. L’amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni candidato od offerente la cui domanda di partecipazione od offerta è stata respinta i motivi del rigetto, nonché la durata dei periodi di status quo di cui agli , paragrafo 2, e 178, paragrafo 1.
Per l’aggiudicazione di contratti specifici nell’ambito di un contratto quadro con riapertura del confronto competitivo, l’amministrazione aggiudicatrice informa gli offerenti dell’esito della valutazione.
3. L’amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni offerente che non si trova in una situazione di esclusione di cui all’, paragrafo 1, che non è respinto ai sensi dell’, la cui offerta è conforme ai documenti di gara e che ne fa domanda per iscritto, le informazioni seguenti:
a)
il nome dell’aggiudicatario, o degli aggiudicatari nel caso di un contratto quadro, e, a eccezione del caso di un contratto specifico nell’ambito di un contratto quadro con riapertura del confronto competitivo, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta, il prezzo pagato o il valore del contratto, a seconda del caso;
b)
l’andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.
Tuttavia, l’amministrazione aggiudicatrice può decidere di non divulgare talune informazioni qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico ovvero pregiudichi i legittimi interessi commerciali degli operatori economici o possa distorcere la concorrenza leale tra di loro.
Storico versioni
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