Art. 169

Contatti durante la procedura di appalto

In vigore dal 18 lug 2018
Contatti durante la procedura di appalto 1.   Prima della scadenza del termine per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte l’amministrazione aggiudicatrice può comunicare informazioni supplementari circa i documenti di gara se si accorge di un errore o di un’omissione nella redazione o su richiesta dei candidati od offerenti. Le informazioni fornite sono comunicate a tutti i candidati od offerenti. 2.   Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte, tutti i casi in cui sono stati conclusi contatti e i casi debitamente motivati in cui non sono stati stipulati contatti, di cui all’, sono registrati nel fascicolo di gara.
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Contatti durante la procedura di appalto (Art. 169 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo