Art. 171

Annullamento della procedura di appalto

In vigore dal 18 lug 2018
Annullamento della procedura di appalto Fino al momento della firma del contratto l’amministrazione aggiudicatrice può annullare la procedura di appalto senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto ad alcun risarcimento. La decisione è motivata ed è resa nota ai candidati o offerenti con la massima tempestività.
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Annullamento della procedura di appalto (Art. 171 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo