Art. 172

Esecuzione e modifiche del contratto

In vigore dal 18 lug 2018
Esecuzione e modifiche del contratto 1.   L’esecuzione del contratto non ha inizio prima che lo stesso sia stato firmato. 2.   L’amministrazione aggiudicatrice può modificare un contratto o un contratto quadro senza organizzare una procedura di appalto soltanto nei casi di cui al paragrafo 3 e purché la modifica non muti l’oggetto del contratto o del contratto quadro. 3.   Un contratto, un contratto quadro o un contratto specifico nell’ambito di un contratto quadro può essere modificato senza una nuova procedura di appalto nei seguenti casi: a) se si sono resi necessari lavori, forniture o servizi supplementari da parte del contraente originario che non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi tecnici legati ai requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti; ii) un cambiamento del contraente comporterebbe per l’amministrazione aggiudicatrice una sostanziale duplicazione dei costi; iii) l’eventuale aumento di prezzo, ivi compreso il valore complessivo netto delle successive modifiche, non eccede il 50 % del valore del contratto iniziale; b) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non poteva prevedere; ii) l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 % del valore del contratto iniziale; c) se il valore della modifica è inferiore alle soglie seguenti: i) le soglie di cui all’, paragrafo 1, e al punto 38 dell’allegato I nell’ambito delle azioni esterne, applicabili al momento della modifica; e ii) il 10 % del valore del contratto iniziale per gli appalti pubblici di servizi e forniture e per i contratti di concessione di lavori o servizi e il 15 % del valore del contratto iniziale per i contratti pubblici di lavori; d) se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: i) i requisiti minimi della procedura di appalto iniziale non sono modificati; ii) qualsiasi modifica successiva del valore è conforme alle condizioni di cui alla lettera c) del presente comma, a meno che tale modifica di valore non risulti dalla rigorosa applicazione dei documenti di gara o delle disposizioni contrattuali. Il valore del contratto iniziale non tiene conto delle revisioni del prezzo. Il valore complessivo netto di più modifiche successive ai sensi del primo comma, lettera c), non supera alcuna soglia ivi stabilita. L’amministrazione aggiudicatrice applica le misure di pubblicità ex post di cui all’.
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Esecuzione e modifiche del contratto (Art. 172 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo