Art. 174
L’amministrazione aggiudicatrice
In vigore dal 18 lug 2018
L’amministrazione aggiudicatrice
1. Le istituzioni dell’Unione, le agenzie esecutive e gli organismi dell’Unione di cui agli sono considerati amministrazioni aggiudicatrici per i contratti che aggiudicano per proprio conto, salvo quando acquistano da una centrale di committenza. I servizi delle istituzioni dell’Unione non sono considerati amministrazioni aggiudicatrici quando concludono tra loro accordi sul livello dei servizi.
Le istituzioni dell’Unione considerate amministrazioni aggiudicatrici conformemente al primo comma delegano, in conformità dell’, i poteri necessari per esercitare la funzione di amministrazione aggiudicatrice.
2. Ciascun ordinatore delegato o sottodelegato nell’ambito di ciascuna istituzione dell’Unione valuta se siano raggiunte le soglie di cui all’, paragrafo 1.
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