Art. 168
Presentazione, comunicazione elettronica e valutazione
In vigore dal 18 lug 2018
Presentazione, comunicazione elettronica e valutazione
1. L’amministrazione aggiudicatrice stabilisce i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione in conformità del punto 24 dell’allegato I e tenendo conto della complessità dell’acquisto, in modo che gli operatori economici dispongano di un congruo periodo di tempo per preparare l’offerta.
2. Se ritenuto opportuno e proporzionato, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti la costituzione una garanzia affinché le offerte presentate non siano ritirate prima della firma del contratto. La garanzia richiesta è pari all’1 - 2 % del valore stimato totale del contratto.
L’amministrazione aggiudicatrice svincola le garanzie:
a)
rispetto agli offerenti o alle offerte respinti di cui al punto 30.2, lettera b) o c), dell’allegato I, previa informazione sull’esito della procedura;
b)
rispetto agli offerenti classificati di cui al punto 30.2, lettera e), dell’allegato I, previa firma del contratto.
3. L’amministrazione aggiudicatrice apre tutte le domande di partecipazione e le offerte. Tuttavia respinge:
a)
le domande di partecipazione e le offerte che non rispettano il termine per la ricezione, senza aprirle;
b)
le offerte già aperte quando sono pervenute, senza esaminarne il contenuto.
4. L’amministrazione aggiudicatrice valuta tutte le domande di partecipazione od offerte non respinte nella fase di apertura di cui al paragrafo 3 sulla base dei criteri indicati nei documenti di gara, al fine di aggiudicare il contratto oppure di procedere a un’asta elettronica.
5. L’ordinatore può rinunciare alla nomina del comitato di valutazione a norma dell’, paragrafo 2, nei seguenti casi:
a)
se il valore del contratto è inferiore alle soglie di cui all’, paragrafo 1;
b)
in funzione di un’analisi dei rischi nei casi di cui al punto 11.1, secondo comma, lettere c) ed e), lettera f), punti i) e iii), e lettera h), dell’allegato I;
c)
in funzione di un’analisi dei rischi alla riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un contratto quadro;
d)
per le procedure nell’ambito delle azioni esterne di valore pari o inferiore a 20 000 EUR.
6. Le domande di partecipazione e le offerte che non rispettano tutte le prescrizioni minime figuranti nei documenti di gara sono respinte.
Storico versioni
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