Art. 10
Possibilità di pesca
In vigore dal 4 lug 2018
Possibilità di pesca
1. In sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione conformemente all' del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dalle navi che partecipano alle attività di pesca multispecifica.
2. Gli Stati membri possono, previa notifica della Commissione, procedere allo scambio totale o parziale delle possibilità di pesca loro assegnate a norma dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
3. Fatto salvo l' del presente regolamento, il TAC per lo stock di scampo nelle zone CIEM 2a e 4 può corrispondere alla somma dei limiti di cattura delle unità funzionali e dei rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali.
4. Quando i pareri scientifici indicano che la pesca ricreativa ha un impatto significativo sulla mortalità per pesca di un determinato stock, il Consiglio ne tiene conto e può limitare la pesca ricreativa al momento di fissare le possibilità di pesca al fine di evitare di superare l'obiettivo complessivo della mortalità per pesca.
Storico versioni
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