Art. 17
Sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
In vigore dal 4 lug 2018
Sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano sono considerate un arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.
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