Art. 8
Misure specifiche di conservazione
In vigore dal 4 lug 2018
Misure specifiche di conservazione
Quando i pareri scientifici indicano che è necessaria un'azione correttiva per la conservazione di uno degli stock demersali di cui all', paragrafo 4, del presente regolamento, o quando la biomassa degli stock riproduttori - e, nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza - di uno degli stock contemplati dall', paragrafo 1, per un determinato anno sono inferiori all'MSY Btrigger, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' del presente regolamento e all' del regolamento (UE) n. 1380/2013.Tali atti delegati possono integrare il presente regolamento stabilendo norme per quanto riguarda:
a)
le caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare le dimensioni di maglia, le dimensioni dell'amo, la configurazione dell'attrezzo, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo o l'uso di dispositivi di selettività per garantire o migliorare la selettività;
b)
l'uso degli attrezzi da pesca, in particolare il tempo e la profondità di immersione dell'attrezzo, per garantire o migliorare la selettività;
c)
il divieto o la limitazione delle attività di pesca in zone specifiche per proteggere i pesci in riproduzione, il novellame, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio;
d)
il divieto o la limitazione delle attività di pesca o dell'uso di determinati tipi di attrezzi da pesca durante specifici periodi di tempo per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio;
e)
le taglie minime di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame;
f)
altre caratteristiche correlate alla selettività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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