Art. 7
Misure di salvaguardia
In vigore dal 4 lug 2018
Misure di salvaguardia
1. Quando i pareri scientifici indicano che, per un dato anno, la biomassa dello stock riproduttore - e, nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza - di uno degli stock di cui all', paragrafo 1, sono inferiori all'MSY Btrigger, sono adottate tutte le misure correttive necessarie per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre l'MSY. In particolare, in deroga all', paragrafi 3 e 5, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo superiore dell'FMSY, tenendo conto del calo della biomassa.
2. Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa dello stock riproduttore - e, nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza - di uno degli stock di cui all', paragrafo 1, sono inferiori al Blim, sono adottate ulteriori misure correttive per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere, in deroga all', paragrafi 3 e 5, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock o l'unità funzionale in questione e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.
3. Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere:
a)
misure di emergenza conformemente agli del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b)
misure di cui agli del presente regolamento.
4. La scelta tra le misure previste al presente articolo è effettuata tenendo in considerazione la natura, la gravità, la durata e il ripetersi della situazione in cui la biomassa dello stock riproduttore - e, nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza - sono inferiori ai livelli di cui al paragrafo 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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