Art. 9

Misure tecniche

In vigore dal 4 lug 2018
Misure tecniche 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' del presente regolamento e all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda le misure tecniche seguenti: a) l'indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l'uso per garantire o migliorare la selettività, per ridurre le catture indesiderate o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema; b) l'indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari per gli attrezzi da pesca per garantire o migliorare la selettività, per ridurre le catture indesiderate o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema; c) le limitazioni o i divieti dell'utilizzo di determinati attrezzi da pesca e delle attività di pesca in zone o periodi specifici per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio, oppure per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema; e d) la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock cui si applica il presente regolamento per garantire la protezione del novellame. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi enunciati all'.
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