Art. 3
Obiettivi
In vigore dal 4 lug 2018
Obiettivi
1. Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all' del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie sfruttate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.
2. Il piano contribuisce a eliminare i rigetti in mare evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture indesiderate, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie che sono soggette a limiti di cattura e alle quali si applica il presente regolamento.
3. Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi, al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Esso deve essere coerente con la legislazione in materia ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 stabilito all', paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.
4. In particolare, il piano mira a:
a)
garantire che siano rispettate le condizioni indicate al descrittore 3 di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE; e
b)
contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione.
5. Le misure adottate nell'ambito del piano sono conformi ai migliori pareri scientifici disponibili. Qualora vi siano dati insufficienti, è perseguito un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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