Art. 4
Obiettivi
In vigore dal 4 lug 2018
Obiettivi
1. I tassi-obiettivo di mortalità per pesca, in linea con gli intervalli FMSY definiti all', devono essere raggiunti quanto prima, e progressivamente entro il 2020 per gli stock elencati all', paragrafo 1, e devono essere successivamente mantenuti negli intervalli FMSY, conformemente al presente articolo.
2. Tali intervalli FMSY basati sul piano sono richiesti al CIEM.
3. A norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando il Consiglio fissa le possibilità di pesca per uno stock, stabilisce tali possibilità nell'intervallo inferiore dell'FMSY disponibile in quel momento per tale stock.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 3, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate a livelli inferiori agli intervalli FMSY.
5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente all'intervallo superiore dell'FMSY disponibile in quel momento per tale stock, a condizione che lo stock di cui all', paragrafo 1, sia al di sopra dell'MSY Btrigger:
a)
se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all' nel caso della pesca multispecifica;
b)
se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock; oppure
c)
per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca da un anno all'altro.
6. Le possibilità di pesca sono fissate in ogni caso in modo da garantire che vi sia una probabilità inferiore al 5 % che la biomassa dello stock riproduttore scenda al di sotto del Blim.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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