Art. 4

Obiettivi

In vigore dal 4 lug 2018
Obiettivi 1.   I tassi-obiettivo di mortalità per pesca, in linea con gli intervalli FMSY definiti all', devono essere raggiunti quanto prima, e progressivamente entro il 2020 per gli stock elencati all', paragrafo 1, e devono essere successivamente mantenuti negli intervalli FMSY, conformemente al presente articolo. 2.   Tali intervalli FMSY basati sul piano sono richiesti al CIEM. 3.   A norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando il Consiglio fissa le possibilità di pesca per uno stock, stabilisce tali possibilità nell'intervallo inferiore dell'FMSY disponibile in quel momento per tale stock. 4.   In deroga ai paragrafi 1 e 3, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate a livelli inferiori agli intervalli FMSY. 5.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente all'intervallo superiore dell'FMSY disponibile in quel momento per tale stock, a condizione che lo stock di cui all', paragrafo 1, sia al di sopra dell'MSY Btrigger: a) se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all' nel caso della pesca multispecifica; b) se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock; oppure c) per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca da un anno all'altro. 6.   Le possibilità di pesca sono fissate in ogni caso in modo da garantire che vi sia una probabilità inferiore al 5 % che la biomassa dello stock riproduttore scenda al di sotto del Blim.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:973:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo