Art. 2

Definizioni

In vigore dal 4 lug 2018
Definizioni Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni che figurano all' del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (9), all' del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (10) e all' del regolamento (UE) n. 1380/2013e si applicano le definizioni seguenti: 1)   «Intervallo FMSY»: un intervallo di valori indicato dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro tale intervallo danno luogo a lungo termine al rendimento massimo sostenibile (MSY) in presenza di determinate caratteristiche di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock in questione. L'intervallo è ricavato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto all'MSY. È applicato un tetto massimo di modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore (Blim) non sia superiore al 5 %; 2)   «MSY Flower»: il valore minimo all'interno dell'intervallo FMSY; 3)   «MSY Fupper»: il valore massimo all'interno dell'intervallo FMSY; 4)   «Valore FMSY»: il valore della mortalità per pesca stimata che, in presenza di determinate caratteristiche di pesca e condizioni ambientali medie esistenti, dà luogo all'MSY di lungo termine; 5)   «Intervallo inferiore dell'FMSY»: l'intervallo che include i valori che vanno dall'MSY Flower al valore FMSY; 6)   «Intervallo superiore dell'FMSY»: l'intervallo che include i valori dal valore FMSY all'MSY Fupper; 7)   «Blim»: il valore di riferimento della biomassa dello stock riproduttore indicato dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal CIEM, al di sotto del quale può verificarsi una riduzione della capacità riproduttiva; 8)   «MSY Btrigger»: il valore di riferimento della biomassa dello stock riproduttore – e, nel caso dello scampo, l'abbondanza – indicato dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal CIEM, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY.
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