Art. 12
Autorizzazioni di pesca e limiti di capacità
In vigore dal 4 lug 2018
Autorizzazioni di pesca e limiti di capacità
1. Per ciascuna delle zone CIEM di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento ogni Stato membro rilascia autorizzazioni di pesca in conformità dell' del regolamento (CE) n. 1224/2009 per le navi battenti la sua bandiera e che praticano attività di pesca nella zona considerata. In tali autorizzazioni di pesca, gli Stati membri possono inoltre limitare la capacità totale di tali navi, espressa in kW, che utilizzano un attrezzo specifico.
2. Per il merluzzo bianco nella Manica orientale (Divisione CIEM 7d), fatti salvi i limiti di capacità di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, la capacità totale, espressa in kW, delle navi titolari di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma del paragrafo 1 non supera la capacità massima delle navi che hanno praticato la pesca nel 2006 o nel 2007 nella zona CIEM considerata con uno degli attrezzi seguenti:
a)
reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) aventi maglie di dimensione:
i)
pari o superiore a 100 mm;
ii)
pari o superiore a 70 mm e inferiore a 100 mm;
iii)
pari o superiore a 16 mm e inferiore a 32 mm;
b)
sfogliare (TBB) aventi maglie di dimensione:
i)
pari o superiore a 120 mm;
ii)
pari o superiore a 80 mm e inferiore a 120 mm;
c)
reti da imbrocco, reti da posta impiglianti (GN);
d)
tramagli (GT);
e)
palangari (LL).
3. Ogni Stato membro stabilisce e mantiene aggiornato un elenco delle navi titolari dell'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 e lo rende accessibile, sul proprio sito web ufficiale, alla Commissione e agli altri Stati membri.
Storico versioni
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