Art. 13

Principi e obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi

In vigore dal 4 lug 2018
Principi e obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi 1.   Qualora stock di interesse comune siano sfruttati anche da paesi terzi, l'Unione avvia un dialogo con tali paesi terzi al fine di garantire che gli stock in questione siano gestiti in modo sostenibile coerentemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare a quello indicato all', paragrafo 2, del medesimo e del presente regolamento. Qualora non sia raggiunto un accordo formale, l'Unione compie ogni sforzo in vista del raggiungimento di intese comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione. 2.   Nel contesto della gestione congiunta degli stock con i paesi terzi, l'Unione può procedere allo scambio di possibilità di pesca con i paesi terzi a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
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Principi e obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi (Art. 13 Regolamento (UE) 2018/973) — Testo vigente | Portale Normativo