Art. 14

Cooperazione regionale

In vigore dal 4 lug 2018
Cooperazione regionale 1.   L', paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli del presente regolamento. 2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro il 6 agosto 2019 e successivamente 12 mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano ai sensi dell' del presente regolamento. Gli Stati membri possono altresì presentare tali raccomandazioni quando lo ritengano necessario, in particolare in caso di variazioni improvvise della situazione di qualunque stock cui si applica il presente regolamento. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate entro il 1o luglio dell'anno precedente. 3.   Le deleghe di potere di cui agli del presente regolamento non pregiudicano i poteri conferiti alla Commissione ai sensi di altre disposizioni del diritto dell'Unione, ivi compreso il regolamento (UE) n. 1380/2013.
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