Art. 13

Competenza del personale coinvolto nelle valutazioni

In vigore dal 9 apr 2018
Competenza del personale coinvolto nelle valutazioni 1.   L'Agenzia e le autorità nazionali di sicurezza si assicurano che il personale coinvolto nelle valutazioni abbia le seguenti competenze: a) conoscenza del quadro normativo pertinente applicabile alla valutazione; b) conoscenza del funzionamento del sistema ferroviario; c) livello adeguato di analisi critica; d) esperienza nella valutazione di un sistema di gestione della sicurezza o di un sistema analogo del settore ferroviario oppure di un sistema di gestione della sicurezza di un settore che presenta caratteristiche tecniche e operative equivalenti; e) capacità di risolvere problemi, comunicare e lavorare in gruppo; f) qualsiasi altra competenza richiesta da una particolare valutazione. Nei lavori di gruppo le competenze possono essere condivise tra i membri del gruppo. Il personale che effettua visite, ispezioni e audit, previsti all' deve inoltre dimostrare competenze ed esperienza nello svolgimento di colloqui. 2.   Al fine di garantire la corretta applicazione del paragrafo 1, l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza istituiscono un sistema di gestione delle competenze comprendente: a) l'elaborazione di profili di competenza per ogni lavoro, posizione o ruolo; b) l'assunzione del personale in conformità ai profili di competenza stabiliti; c) il mantenimento, lo sviluppo e la valutazione delle competenze del personale in conformità ai profili di competenza stabiliti.
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