Art. 15

Disposizioni transitorie

In vigore dal 9 apr 2018
Disposizioni transitorie 1.   Se un'autorità nazionale preposta alla sicurezza riconosce che non sarà in grado di rilasciare un certificato di sicurezza a norma della direttiva 2004/49/CE prima della data di riferimento dello Stato membro interessato, ne informa immediatamente il richiedente e l'Agenzia. 2.   Nel caso indicato all', paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/798, il richiedente decide se la domanda deve continuare ad essere valutata dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza o essere trasmessa all'Agenzia. Il richiedente è tenuto a informare entrambe e si applica quanto segue: a) nei casi in cui il richiedente ha deciso di usare l'Agenzia come organismo di certificazione di sicurezza, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza trasmette all'Agenzia il fascicolo di domanda e i risultati della valutazione di cui all', paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE. L'Agenzia e l'autorità nazionale preposta alla sicurezza cooperano e aiutano il richiedente a integrare la domanda al fine di soddisfare i requisiti aggiuntivi stabiliti all' della direttiva (UE) 2016/798; b) nei casi in cui il richiedente ha deciso di usare l'autorità nazionale preposta alla sicurezza come organismo di certificazione di sicurezza, tale autorità continua la valutazione della domanda e decide sul rilascio del certificato di sicurezza unico in conformità all' della direttiva (UE) 2016/798 e al presente regolamento. L'autorità aiuta il richiedente a integrare la domanda al fine di soddisfare i requisiti aggiuntivi stabiliti all' della direttiva (UE) 2016/798. 3.   Qualora un richiedente intenda operare in più di uno Stato membro, l'organismo di certificazione di sicurezza è l'Agenzia e si applica la procedura indicata al paragrafo 2, lettera a). 4.   In ogni caso il richiedente trasmette la domanda riesaminata dopo la data di riferimento dello Stato membro interessato attraverso lo sportello unico. L'organismo di certificazione di sicurezza assiste il richiedente in tale compito. 5.   Dopo la data di riferimento qualsiasi impresa ferroviaria stabilita nello Stato membro interessato con un certificato di sicurezza rilasciato a norma della direttiva 2004/49/CE per il quale è necessario un rinnovo o un aggiornamento dovuto a modifiche del tipo, della portata e dell'area di esercizio, presenta una nuova domanda di certificato di sicurezza unico, attraverso lo sportello unico, conformemente al presente regolamento. 6.   Se l'area di esercizio prevista non è limitata a un unico Stato membro, un certificato di sicurezza unico rilasciato dall'Agenzia tra il 16 giugno 2019 e il 16 giugno 2020 esclude la rete o le reti in qualsiasi Stato membro che abbia effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 e che non abbia ancora recepito tale direttiva e messo in vigore misure di recepimento nazionali. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno effettuato tale notifica: a) accettano un certificato di sicurezza unico rilasciato dall'Agenzia come equivalente alla parte del certificato di sicurezza rilasciato in conformità all', paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE; b) rilasciano certificati di sicurezza in conformità all', paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/49/CE a decorrere dal 16 giugno 2019, con un periodo di validità che non si estende al di là di quello del certificato di sicurezza unico. 7.   Nei casi menzionati al paragrafo 2, lettera a), e al paragrafo 6 del presente articolo, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza coopera e si coordina con l'Agenzia per effettuare la valutazione degli elementi indicati all', paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798. Nel fare ciò l'Agenzia accetta la valutazione di cui all', paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE effettuata dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza.
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