Art. 14
Riesame a norma dell'articolo 10, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/798
In vigore dal 9 apr 2018
Riesame a norma dell', paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/798
1. Se l'organismo di certificazione di sicurezza adotta una decisione negativa, che include il rifiuto del rilascio del certificato di sicurezza unico, l'esclusione di parti della rete che hanno ricevuto una valutazione negativa, come previsto all', paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/798, e l'identificazione di restrizioni o di condizioni di impiego diverse da quelle richieste nella domanda, il richiedente può chiedere il riesame della decisione.
2. La domanda di riesame è presentata dal richiedente attraverso lo sportello unico e comprende un elenco di tutte le criticità che, a suo avviso, non sono state prese in debita considerazione durante il processo di valutazione della sicurezza.
3. Le informazioni supplementari eventualmente fornite dopo l'adozione della decisione di rilascio o di rifiuto di un certificato di sicurezza unico non sono ammissibili come prove.
4. L'organismo di certificazione di sicurezza, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, garantisce l'imparzialità del processo di riesame.
5. Il processo di riesame verte sulle questioni che giustificano lo scostamento della decisione dell'organismo di certificazione di sicurezza dalla domanda del richiedente.
6. Se l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, il riesame è effettuato in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista.
7. L'organismo di certificazione di sicurezza comunica, attraverso lo sportello unico, la sua decisione di confermare o adattare la decisione iniziale a tutte le parti coinvolte nella valutazione, compreso il richiedente.
Storico versioni
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