Art. 12

Classificazione delle criticità

In vigore dal 9 apr 2018
Classificazione delle criticità 1.   L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista classificano le criticità individuate nel corso della valutazione del fascicolo di domanda come segue: a) «tipo 1»: criticità che richiedono una risposta da parte del richiedente ai fini della comprensione del fascicolo di domanda; b) «tipo 2»: criticità che possono comportare una modifica del fascicolo di domanda o un'azione di minore entità da parte del richiedente; l'azione da intraprendere è lasciata alla discrezione del richiedente e non impedisce il rilascio del certificato di sicurezza unico; c) «tipo 3»: criticità che richiedono un'azione specifica da parte del richiedente, la cui esecuzione può essere rinviata a dopo il rilascio del certificato di sicurezza unico; il richiedente propone l'azione per risolvere la questione e la concorda con la parte che l'ha sollevata; d) «tipo 4»: criticità che richiedono una modifica del fascicolo di domanda o un'azione specifica da parte del richiedente; il certificato di sicurezza unico viene rilasciato solo a condizione che la questione sia risolta oppure che siano indicate nel certificato restrizioni o condizioni di impiego per risolvere la questione; il richiedente propone l'azione per risolvere la questione e la concorda con la parte che l'ha sollevata. 2.   A seguito della risposta o dell'azione intrapresa dal richiedente a seconda della questione, l'organismo di certificazione di sicurezza o l'autorità nazionale preposta alla sicurezza interessata riesamina le criticità individuate, le riclassifica, se del caso, e attribuisce a ciascuna criticità individuata uno dei seguenti status: a) «criticità in sospeso», se gli elementi di prova forniti dal richiedente non sono soddisfacenti e sono necessarie informazioni aggiuntive; b) «problematica residua da controllare», se sussiste ancora una problematica residua; c) «criticità risolta», se il richiedente ha fornito una risposta adeguata e non sussiste più alcuna problematica residua.
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