Art. 11

Coordinamento fra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza

In vigore dal 9 apr 2018
Coordinamento fra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza 1.   Quando agisce in qualità di organismo di certificazione, l'Agenzia si coordina con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista nelle diverse fasi del processo di valutazione della sicurezza. L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza discutono tutte le questioni relative al processo di valutazione della sicurezza, comprese le eventuali carenze, e le richieste di informazioni supplementari che incidono sul calendario della valutazione o possono avere ripercussioni sui lavori delle altre autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, ogni organismo coinvolto nel processo di valutazione della sicurezza può contattare direttamente il richiedente in merito alle questioni relative alla propria parte della valutazione. 3.   Prima di decidere riguardo al rilascio di un certificato di sicurezza unico, l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista adottano le seguenti misure: a) discutono i risultati delle rispettive valutazioni; b) si accordano sulle problematiche residue da rinviare e valutare durante la successiva supervisione; c) si accordano sulle restrizioni o condizioni di impiego da includere nel certificato di sicurezza unico. 4.   Se il richiedente stabilisce un piano d'azione per risolvere le problematiche residue di cui al paragrafo 3, lettera b), le autorità nazionali preposte alla sicurezza si accordano su quale di esse seguirà l'esecuzione del piano. A tal fine le autorità nazionali preposte alla sicurezza si coordinano, se del caso, conformemente alle disposizioni di cui all', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/761 (6) e informano l'Agenzia del loro accordo e dell'esito delle loro attività di supervisione. L'Agenzia tiene conto delle informazioni sull'esito delle attività di supervisione effettuate dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio previsto concernenti il seguito delle problematiche restanti per decidere se queste possono essere risolte durante la valutazione della domanda di rinnovo o di aggiornamento. 5.   L'Agenzia tiene un registro delle attività di coordinamento e le trasmette allo sportello unico a norma dell'.
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