Art. 17
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 9 apr 2018
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798. Esso si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 16 giugno 2020. Tuttavia, l', paragrafi 1, 2, 3 e 7, si applica a decorrere dal 16 febbraio 2019 e l', paragrafo 6, si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 in tutti gli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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