Art. 13
Competenza del personale coinvolto nelle valutazioni
In vigore dal 9 apr 2018
Competenza del personale coinvolto nelle valutazioni
1. L'Agenzia e le autorità nazionali di sicurezza si assicurano che il personale coinvolto nelle valutazioni abbia le seguenti competenze:
a)
conoscenza del quadro normativo pertinente applicabile alla valutazione;
b)
conoscenza del funzionamento del sistema ferroviario;
c)
livello adeguato di analisi critica;
d)
esperienza nella valutazione di un sistema di gestione della sicurezza o di un sistema analogo del settore ferroviario oppure di un sistema di gestione della sicurezza di un settore che presenta caratteristiche tecniche e operative equivalenti;
e)
capacità di risolvere problemi, comunicare e lavorare in gruppo;
f)
qualsiasi altra competenza richiesta da una particolare valutazione.
Nei lavori di gruppo le competenze possono essere condivise tra i membri del gruppo.
Il personale che effettua visite, ispezioni e audit, previsti all' deve inoltre dimostrare competenze ed esperienza nello svolgimento di colloqui.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del paragrafo 1, l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza istituiscono un sistema di gestione delle competenze comprendente:
a)
l'elaborazione di profili di competenza per ogni lavoro, posizione o ruolo;
b)
l'assunzione del personale in conformità ai profili di competenza stabiliti;
c)
il mantenimento, lo sviluppo e la valutazione delle competenze del personale in conformità ai profili di competenza stabiliti.
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