Art. 7

Contenuto della pubblicazione di una domanda

In vigore dal 5 mar 2018
Contenuto della pubblicazione di una domanda La pubblicazione della domanda contiene: a) il nome e l'indirizzo del richiedente; b) se del caso, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante designato dal richiedente, ove si tratti di una persona diversa da quella di cui all'articolo 119, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001. In presenza di più rappresentanti con lo stesso indirizzo professionale, si pubblicano soltanto il nome e l'indirizzo del rappresentante indicato per primo, seguiti dalle parole «e altri». Nel caso di più rappresentanti con indirizzi professionali diversi, si pubblica soltanto l'indirizzo professionale determinato a norma dell', paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento. Nel caso di un gruppo di rappresentanti designati conformemente all'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2018/625, si pubblicano soltanto la denominazione e l'indirizzo professionale del gruppo; c) la rappresentazione del marchio, corredata all'occorrenza degli elementi e delle descrizioni di cui all'. Qualora sia stata fornita sotto forma di file elettronico, la rappresentazione è resa accessibile attraverso un link al file; d) l'elenco dei prodotti o servizi, raggruppati secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe di appartenenza in tale classificazione e ordinando i gruppi nello stesso ordine delle classi della classificazione; e) la data di deposito e il numero di fascicolo della domanda; f) se del caso, indicazioni relative alla rivendicazione di priorità presentata dal richiedente a norma dell' del regolamento (UE) 2017/1001; g) se del caso, indicazioni relative alla rivendicazione della priorità di esposizione presentata dal richiedente a norma dell' del regolamento (UE) 2017/1001; h) se del caso, indicazioni relative alla rivendicazione della preesistenza presentata dal richiedente a norma dell' del regolamento (UE) 2017/1001; i) se del caso, una dichiarazione a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, attestante che il marchio ha acquisito, per tutti i prodotti o servizi dei quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto; j) se del caso, una dichiarazione attestante che la domanda viene depositata per un marchio collettivo UE o per un marchio di certificazione UE; k) l'indicazione della lingua in cui è stata depositata la domanda e della seconda lingua indicata dal richiedente a norma dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001; l) se del caso, una dichiarazione attestante che la domanda è il risultato della trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione a norma dell'articolo 204, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, con indicazione della data della registrazione internazionale di cui all', paragrafo 4, del protocollo di Madrid o della data di registrazione dell'estensione territoriale all'Unione successiva alla registrazione internazionale di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid nel registro internazionale e, all'occorrenza, della data di priorità della registrazione internazionale.
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