Art. 39
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 5 mar 2018
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore di cui al paragrafo 1, fatte salve le seguenti eccezioni:
a)
il titolo II non si applica alle domande di marchio UE presentate prima del 1o ottobre 2017 né alle registrazioni internazionali per le quali la designazione dell'Unione è stata effettuata prima di tale data;
b)
l' non si applica alle domande di marchio UE registrate prima del 1o ottobre 2017;
c)
l' non si applica alle richieste di modifica presentate prima del 1o ottobre 2017;
d)
l' non si applica alle dichiarazioni di divisione presentate prima del 1o ottobre 2017;
e)
l' non si applica alle richieste di modifica del nome o dell'indirizzo presentate prima del 1o ottobre 2017;
f)
il titolo IV non si applica alle domande di registrazione di un trasferimento presentate prima del 1o ottobre 2017;
g)
il titolo V non si applica alle dichiarazioni di rinuncia presentate prima del 1o ottobre 2017;
h)
il titolo VI non si applica alle domande di marchi collettivi UE o di marchi di certificazione UE presentate prima del 1o ottobre 2017 né alle registrazioni internazionali per le quali la designazione dell'Unione è stata effettuata prima di tale data;
i)
il titolo VII non si applica alle spese sostenute nei procedimenti avviati prima del 1o ottobre 2017;
j)
il titolo VIII non si applica alle pubblicazioni effettuate prima del 1o ottobre 2017;
k)
il titolo IX non si applica alle richieste di informazioni o di consultazione presentate prima del 1o ottobre 2017;
l)
il titolo X non si applica alle istanze di trasformazione presentate prima del 1o ottobre 2017;
m)
il titolo XI non si applica ai documenti giustificativi o alle traduzioni presentati prima del 1o ottobre 2017;
n)
il titolo XII non si applica alle decisioni prese prima del 1o ottobre 2017;
o)
il titolo XIII non si applica alle domande internazionali, alle notifiche di fatti e decisioni in materia di nullità della domanda o della registrazione di un marchio UE sul quale è stata basata la registrazione internazionale, alle domande di estensione territoriale, alle rivendicazioni di preesistenza, alla notifica di rifiuti provvisori d'ufficio, alla notifica della declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale, alle istanze di trasformazione di una registrazione internazionale in una domanda di marchio nazionale e alle domande di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione in una domanda di marchio UE presentate o effettuate prima del 1o ottobre 2017, a seconda del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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