Art. 2

Contenuto della domanda

In vigore dal 5 mar 2018
Contenuto della domanda 1.   La domanda di marchio UE contiene: a) la richiesta di registrazione del marchio come marchio UE; b) il nome e l'indirizzo del richiedente nonché lo Stato in cui egli ha il domicilio, una sede o uno stabilimento. Per le persone fisiche vanno indicati il cognome e il nome, per le persone giuridiche, nonché per gli altri organismi di cui all' del regolamento (UE) 2017/1001, va specificata la denominazione ufficiale, compresa la forma giuridica dell'ente, che può essere abbreviata nel modo usuale. Se disponibile può essere indicato anche il numero di identificazione nazionale della società. L'Ufficio può esigere che il richiedente fornisca i numeri di telefono o altre coordinate per la comunicazione con strumenti elettronici secondo quanto stabilito dal direttore esecutivo. Per ciascun richiedente si indica in linea di principio un solo indirizzo: qualora ne vengano forniti vari, viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto. Qualora l'Ufficio abbia già assegnato un numero di identificazione è sufficiente che il richiedente indichi il suo nome e tale numero; c) un elenco dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio, conformemente all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001. Tale elenco può essere selezionato, integralmente o parzialmente, da una banca dati di termini accettabili forniti dall'Ufficio; d) una rappresentazione del marchio, conformemente all' del presente regolamento; e) qualora il richiedente abbia designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante o il suo numero di identificazione, conformemente alla lettera b); qualora il rappresentante abbia più di un indirizzo professionale o vi siano due o più rappresentanti con diversi indirizzi professionali, viene preso in considerazione come domicilio eletto solo il primo indirizzo, a meno che nella domanda non sia indicato quale indirizzo costituisca il domicilio eletto; f) qualora venga rivendicata, a norma dell' del regolamento (UE) 2017/1001, la priorità di una domanda anteriore, una dichiarazione in tal senso, che indichi la data di tale domanda e il paese nel quale o per il quale essa è stata presentata; g) qualora venga rivendicata, a norma dell' del regolamento (UE) 2017/1001, la priorità di esposizione, una dichiarazione in tal senso che riporti la denominazione dell'esposizione e la data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi; h) qualora insieme alla domanda venga rivendicata la preesistenza di uno o più marchi anteriori registrati in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nel territorio del Benelux o oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, una dichiarazione in tal senso che indichi lo Stato membro o gli Stati membri in cui o per cui è registrato il marchio anteriore, la data di decorrenza dell'efficacia della registrazione, il numero della registrazione, i prodotti o i servizi per i quali il marchio è registrato. Tale dichiarazione può essere resa anche entro il termine di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001; i) se del caso, una dichiarazione che la domanda si riferisce alla registrazione di un marchio collettivo UE a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) 2017/1001 o alla registrazione di un marchio di certificazione UE a norma dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2017/1001; j) l'indicazione della lingua in cui è stata depositata la domanda e della seconda lingua a norma dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001; k) la firma del richiedente o del suo rappresentante, conformemente all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione (9); l) se del caso, la richiesta di una relazione di ricerca di cui all'articolo 43, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2017/1001. 2.   Nella domanda può figurare una rivendicazione del fatto che il segno ha acquisito carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, nonché l'indicazione se tale rivendicazione sia da intendersi come principale o secondaria. Tale rivendicazione può essere resa anche entro il termine di cui all'articolo 42, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001. 3.   La domanda di marchio collettivo UE o di marchio di certificazione UE può comprendere il regolamento d'uso. Qualora non sia compreso nella domanda, tale regolamento è presentato entro il termine di cui all'articolo 75, paragrafo 1, e all'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001. 4.   Qualora sia presentata da più persone, la domanda può contenere la designazione di un richiedente o di un rappresentante come rappresentante comune.
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