Art. 1
Oggetto
In vigore dal 5 mar 2018
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce:
a)
le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una domanda di marchio UE da depositare presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («l'Ufficio»);
b)
la documentazione necessaria per rivendicare la priorità di una domanda anteriore e la preesistenza nonché le prove a sostegno della rivendicazione della priorità di esposizione;
c)
le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione di una domanda di marchio UE;
d)
il contenuto di una dichiarazione di divisione di una domanda, le indicazioni su come l'Ufficio deve trattare tale dichiarazione e le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione della domanda divisionale;
e)
il contenuto e la forma del certificato di registrazione;
f)
il contenuto di una dichiarazione di divisione di una registrazione e le indicazioni su come l'Ufficio deve trattare tale dichiarazione;
g)
le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle richieste di modifica e in quelle di modifica del nome o dell'indirizzo;
h)
il contenuto di una domanda di registrazione di un trasferimento, la documentazione necessaria per determinare un trasferimento e le indicazioni su come trattare le domande di trasferimento parziale;
i)
le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella dichiarazione di rinuncia e la documentazione necessaria per determinare l'accordo di un terzo;
j)
le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento d'uso di un marchio collettivo UE e nel regolamento d'uso di un marchio di certificazione UE;
k)
gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini procedurali ed effettivamente sostenute;
l)
determinate informazioni dettagliate riguardanti le pubblicazioni nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea e nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio;
m)
le modalità dettagliate con cui l'Ufficio e le autorità degli Stati membri devono scambiarsi le informazioni e mettere a disposizione i fascicoli per la consultazione;
n)
le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle istanze di trasformazione e nella pubblicazione di un'istanza di trasformazione;
o)
in quale misura i documenti giustificativi da utilizzare in un procedimento scritto dinanzi all'Ufficio possano essere forniti in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione, la necessità di fornire una traduzione nonché i requisiti standard delle traduzioni;
p)
le decisioni che devono essere prese da un solo membro delle divisioni di opposizione e di annullamento;
q)
in merito alla registrazione internazionale dei marchi:
i)
il modulo da utilizzare per il deposito di una domanda internazionale;
ii)
i fatti e le decisioni in materia di nullità da notificare all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («l'Ufficio internazionale») e il termine pertinente di tale notifica;
iii)
i requisiti dettagliati relativi alla domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale;
iv)
le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una rivendicazione della preesistenza relativamente a una registrazione internazionale e le informazioni dettagliate da notificare all'Ufficio internazionale;
v)
le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella notifica del rifiuto provvisorio d'ufficio della protezione che deve essere trasmessa all'Ufficio internazionale;
vi)
le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella concessione definitiva o nel rifiuto di protezione;
vii)
le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella notifica di declaratoria di inefficacia;
viii)
le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle istanze di trasformazione di una registrazione internazionale e nella pubblicazione di tali istanze;
ix)
le informazioni dettagliate che devono essere contenute in un'istanza di trasformazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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