Art. 1

Oggetto

In vigore dal 5 mar 2018
Oggetto Il presente regolamento stabilisce: a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una domanda di marchio UE da depositare presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («l'Ufficio»); b) la documentazione necessaria per rivendicare la priorità di una domanda anteriore e la preesistenza nonché le prove a sostegno della rivendicazione della priorità di esposizione; c) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione di una domanda di marchio UE; d) il contenuto di una dichiarazione di divisione di una domanda, le indicazioni su come l'Ufficio deve trattare tale dichiarazione e le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione della domanda divisionale; e) il contenuto e la forma del certificato di registrazione; f) il contenuto di una dichiarazione di divisione di una registrazione e le indicazioni su come l'Ufficio deve trattare tale dichiarazione; g) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle richieste di modifica e in quelle di modifica del nome o dell'indirizzo; h) il contenuto di una domanda di registrazione di un trasferimento, la documentazione necessaria per determinare un trasferimento e le indicazioni su come trattare le domande di trasferimento parziale; i) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella dichiarazione di rinuncia e la documentazione necessaria per determinare l'accordo di un terzo; j) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento d'uso di un marchio collettivo UE e nel regolamento d'uso di un marchio di certificazione UE; k) gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini procedurali ed effettivamente sostenute; l) determinate informazioni dettagliate riguardanti le pubblicazioni nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea e nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio; m) le modalità dettagliate con cui l'Ufficio e le autorità degli Stati membri devono scambiarsi le informazioni e mettere a disposizione i fascicoli per la consultazione; n) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle istanze di trasformazione e nella pubblicazione di un'istanza di trasformazione; o) in quale misura i documenti giustificativi da utilizzare in un procedimento scritto dinanzi all'Ufficio possano essere forniti in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione, la necessità di fornire una traduzione nonché i requisiti standard delle traduzioni; p) le decisioni che devono essere prese da un solo membro delle divisioni di opposizione e di annullamento; q) in merito alla registrazione internazionale dei marchi: i) il modulo da utilizzare per il deposito di una domanda internazionale; ii) i fatti e le decisioni in materia di nullità da notificare all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («l'Ufficio internazionale») e il termine pertinente di tale notifica; iii) i requisiti dettagliati relativi alla domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale; iv) le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una rivendicazione della preesistenza relativamente a una registrazione internazionale e le informazioni dettagliate da notificare all'Ufficio internazionale; v) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella notifica del rifiuto provvisorio d'ufficio della protezione che deve essere trasmessa all'Ufficio internazionale; vi) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella concessione definitiva o nel rifiuto di protezione; vii) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella notifica di declaratoria di inefficacia; viii) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle istanze di trasformazione di una registrazione internazionale e nella pubblicazione di tali istanze; ix) le informazioni dettagliate che devono essere contenute in un'istanza di trasformazione.
Storico versioni

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