Art. 3
Rappresentazione del marchio
In vigore dal 5 mar 2018
Rappresentazione del marchio
1. Il marchio è rappresentato in qualsiasi forma idonea che utilizzi una tecnologia generalmente disponibile, purché possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettivo, onde consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.
2. La rappresentazione del marchio definisce l'oggetto della registrazione. Qualora la rappresentazione sia accompagnata da una descrizione a norma del paragrafo 3, lettere d) ed e), lettera f), punto ii), lettera h), o del paragrafo 4, tale descrizione è in linea con la rappresentazione e non ne amplia la portata.
3. Qualora riguardi uno qualsiasi dei tipi di marchio di cui alle lettere da a) a j), la domanda contiene un'indicazione in tal senso. Fatto salvo il paragrafo 1 o 2, il tipo di marchio e la sua rappresentazione sono in linea tra di loro nel modo che segue:
a)
nel caso di un marchio costituito esclusivamente da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione (marchio denominativo), esso è rappresentato attraverso una riproduzione del segno secondo modalità standard di scrittura e di layout, senza elemento grafico o colori;
b)
nel caso di un marchio in cui vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o un layout non standard oppure un elemento grafico o un colore (marchio figurativo), compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi, esso è rappresentato attraverso una riproduzione del segno in cui figurino tutti i suoi elementi e, se del caso, i colori;
c)
nel caso di un marchio costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto (marchio di forma), esso è rappresentato attraverso una riproduzione grafica della forma, comprese immagini elaborate al computer, o una riproduzione fotografica. La riproduzione grafica o fotografica può comprendere diverse vedute. Qualora sia fornita in un formato diverso da quello elettronico, la rappresentazione può essere costituita da un massimo di sei vedute;
d)
nel caso di un marchio costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto (marchio di posizione), esso è rappresentato attraverso una riproduzione che ne individua adeguatamente la posizione nonché la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti. Gli elementi che non fanno parte dell'oggetto della registrazione sono esclusi visivamente, di preferenza mediante linee tratteggiate o punteggiate. La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che specifichi la modalità di apposizione del segno sui prodotti;
e)
nel caso di un marchio costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente (marchi a motivi ripetuti), il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione che ne mostra lo schema di ripetizione. La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che specifichi la regolarità della ripetizione degli elementi;
f)
nel caso di un marchio di colore:
i)
qualora sia costituito esclusivamente da un unico colore, senza contorni, il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione del colore, accompagnata dall'indicazione di tale colore mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto;
ii)
qualora sia costituito esclusivamente da una combinazione di colori senza contorni, il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione che mostra la disposizione sistematica della combinazione di colori in modo costante e predeterminato, accompagnata dall'indicazione di tali colori mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto. Può essere altresì aggiunta una descrizione che precisi la disposizione sistematica dei colori;
g)
nel caso di un marchio costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni (marchio sonoro), esso è rappresentato attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una rappresentazione accurata del suono in notazione musicale;
h)
nel caso di un marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento (marchio di movimento), esso è rappresentato attraverso un file video oppure da una serie di immagini statiche in sequenza che illustrano il movimento o il cambiamento di posizione. Qualora siano utilizzate immagini statiche, esse possono essere numerate o accompagnate da una descrizione esplicativa della sequenza;
i)
nel caso di un marchio costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprendente tale combinazione (marchio multimediale), esso è rappresentato attraverso un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono;
j)
nel caso di un marchio costituito da elementi con caratteristiche olografiche (marchio olografico), il marchio è rappresentato attraverso un file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l'effetto olografico nella sua interezza.
4. Qualora il marchio non rientri in nessuna delle tipologie di cui al paragrafo 3, la sua rappresentazione è conforme agli standard di cui al paragrafo 1 e può essere accompagnata da una descrizione.
5. Qualora la rappresentazione sia fornita in formato elettronico il direttore esecutivo dell'Ufficio determina i formati e le dimensioni del file elettronico nonché ogni altra specifica tecnica pertinente.
6. Qualora la rappresentazione non sia fornita in formato elettronico il marchio è riprodotto su un foglio unico, separato rispetto al foglio recante il testo della domanda. Il foglio unico sul quale è riprodotto il marchio contiene tutte le vedute o immagini pertinenti; le sue dimensioni non eccedono il formato DIN A4 (altezza 29,7 cm, larghezza 21 cm). Intorno è lasciato un margine di almeno 2,5 cm.
7. Qualora non risulti evidente, l'esatto orientamento del marchio è specificato apponendo la dicitura «parte superiore» su ogni riproduzione.
8. La riproduzione del marchio è di qualità tale da consentirne:
a)
la riduzione fino a una dimensione non inferiore a 8 cm in larghezza e 8 cm in altezza; oppure
b)
l'ingrandimento fino a una dimensione non superiore a 8 cm in larghezza e 8 cm in altezza.
9. Il deposito di un campione o di un facsimile non costituisce un'adeguata rappresentazione di un marchio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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