Art. 4
Rivendicazione di priorità
In vigore dal 5 mar 2018
Rivendicazione di priorità
1. Qualora insieme alla domanda venga rivendicata, a norma dell' del regolamento (UE) 2017/1001, la priorità di una o più domande anteriori, il richiedente dispone di un termine di tre mesi dalla data di deposito per indicare il numero di fascicolo della domanda anteriore ed esibirne copia. Tale copia indica la data di deposito della domanda anteriore.
2. Qualora la lingua della domanda anteriore della quale si rivendica la priorità non sia una delle lingue dell'Ufficio, il richiedente fornisce all'Ufficio, se ne fa richiesta, una traduzione della domanda anteriore nella lingua dell'Ufficio utilizzata come prima o seconda lingua della domanda, entro un termine indicato dall'Ufficio.
3. Qualora la rivendicazione di priorità riguardi una o più registrazioni anteriori si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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