Art. 6
Rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale prima della registrazione del marchio UE
In vigore dal 5 mar 2018
Rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale prima della registrazione del marchio UE
Qualora venga rivendicata, a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, la preesistenza di un marchio anteriore registrato, di cui all', paragrafo 2, del medesimo regolamento, il richiedente presenta copia della registrazione entro tre mesi dalla data in cui l'Ufficio ha ricevuto la rivendicazione di preesistenza.
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