Art. 5

Priorità di esposizione

In vigore dal 5 mar 2018
Priorità di esposizione Qualora insieme alla domanda venga rivendicata, a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, una priorità di esposizione, il richiedente presenta entro tre mesi dal deposito della domanda un certificato rilasciato durante l'esposizione dall'autorità responsabile della protezione della proprietà industriale presso l'esposizione. Tale certificato attesta che il marchio è stato utilizzato per i prodotti o per i servizi contemplati nella domanda. Esso indica inoltre la data di apertura dell'esposizione e la data del primo uso pubblico, se diversa dalla prima. Il certificato è corredato di una descrizione dell'effettivo uso del marchio, debitamente certificata dall'autorità.
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