Art. 5
Comunicazione relativa alla notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento
In vigore dal 14 dic 2017
Comunicazione relativa alla notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento
1. Entro un mese dal ricevimento della notifica presentata ai sensi dell' l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante, utilizzando il formato standard di cui all'allegato II e allegando una copia della notifica.
2. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all', paragrafo 2, lettera a), della trasmissione di cui al paragrafo 1, indicandone anche la data.
Storico versioni
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