Art. 3
Presentazione della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento
In vigore dal 14 dic 2017
Presentazione della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento
1. L'impresa di investimento presenta all'autorità competente dello Stato membro di origine la notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2 o paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, utilizzando il formato standard di cui all'allegato I.
2. L'impresa di investimento presenta ai sensi del paragrafo 1 all'autorità competente dello Stato membro di origine una notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento distinta per ciascuno Stato membro in cui intende operare.
3. L'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all', paragrafo 2, lettera a), che intende prestare servizi di investimento o svolgere attività di investimento mediante un agente collegato stabilito nello Stato membro di origine presenta la notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento all'autorità competente dello Stato membro di origine, utilizzando il formato standard di cui all'allegato I e compilando unicamente le parti pertinenti relative all'agente collegato.
Storico versioni
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