Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 14 dic 2017
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle imprese di investimento e ai gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione (di seguito «MTF») o un sistema organizzato di negoziazione (di seguito «OTF»).
2. Il presente regolamento si applica anche agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE che prestano uno o più servizi e/o svolgono una o più attività di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE che intendono avvalersi di agenti collegati secondo uno dei seguenti regimi:
a)
regime di libera prestazione di servizi e attività di investimento ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE; o
b)
regime di stabilimento ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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