Art. 2

Disposizioni generali

In vigore dal 14 dic 2017
Disposizioni generali 1.   Le notifiche o comunicazioni presentate ai sensi del presente regolamento sono redatte in una lingua ufficiale dell'Unione accettata sia dall'autorità competente dello Stato membro di origine che dall'autorità competente dello Stato membro ospitante. Sono presentate su supporto cartaceo o, se consentito dall'autorità competente interessata, mediante mezzi elettronici. 2.   Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico le informazioni sulle lingue accettate e sui mezzi di presentazione, tra cui le informazioni di contatto per le notifiche di passaporto.
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