Art. 4
Valutazione della completezza e dell'accuratezza della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento
In vigore dal 14 dic 2017
Valutazione della completezza e dell'accuratezza della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento
1. Dopo il ricevimento della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento presentata ai sensi dell' l'autorità competente dello Stato membro di origine valuta la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite.
2. Se giudica che le informazioni fornite siano incomplete o inesatte, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all', paragrafo 2, lettera a). L'autorità competente dello Stato membro di origine indica i dati considerati incompleti o inesatti.
3. Il periodo di un mese di cui all'articolo 34, paragrafo 3, e all'articolo 34, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE decorre dal ricevimento della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento contenente le informazioni giudicate complete ed esatte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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