Art. 4

Valutazione della completezza e dell'accuratezza della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento

In vigore dal 14 dic 2017
Valutazione della completezza e dell'accuratezza della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento 1.   Dopo il ricevimento della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento presentata ai sensi dell' l'autorità competente dello Stato membro di origine valuta la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite. 2.   Se giudica che le informazioni fornite siano incomplete o inesatte, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all', paragrafo 2, lettera a). L'autorità competente dello Stato membro di origine indica i dati considerati incompleti o inesatti. 3.   Il periodo di un mese di cui all'articolo 34, paragrafo 3, e all'articolo 34, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE decorre dal ricevimento della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento contenente le informazioni giudicate complete ed esatte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:2382:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Valutazione della completezza e dell'accuratezza della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento (Art. 4 Regolamento (UE) 2017/2382) — Testo vigente | Portale Normativo