Art. 6

Presentazione della notifica della modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento

In vigore dal 14 dic 2017
Presentazione della notifica della modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento 1.   In caso di modifica di uno qualsiasi dei dati contenuti nella notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento, l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all', paragrafo 2, lettera a), presenta una notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine, utilizzando il formato standard di cui all'allegato I. 2.   Ai fini della notifica ai sensi del paragrafo 1, l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all', paragrafo 2, lettera a), completa solo le parti del formato standard di cui all'allegato I che si riferiscono ai dati modificati contenuti nella notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento. 3.   Ai fini della notifica delle modifiche relative ai servizi e alle attività di investimento, ai servizi accessori o agli strumenti finanziari offerti, l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all', paragrafo 2, lettera a), elenca tutti i servizi e attività di investimento, tutti i servizi accessori o tutti gli strumenti finanziari che offre al momento della notifica o che intende offrire in futuro.
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Presentazione della notifica della modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento (Art. 6 Regolamento (UE) 2017/2382) — Testo vigente | Portale Normativo