Art. 7
Comunicazione relativa alla notifica della modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento
In vigore dal 14 dic 2017
Comunicazione relativa alla notifica della modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento
1. Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell' l'autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro ospitante le modifiche notificate, utilizzando il formato standard di cui all'allegato III e allegando una copia della notifica presentata ai sensi dell'.
2. In caso di revoca o di annullamento dell'autorizzazione dell'impresa di investimento o dell'ente creditizio, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne presenta notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante, utilizzando il formato standard di cui all'allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2017:2382:oj#art-7