Art. 9
Comunicazione relativa alla notifica per la fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un MTF o ad un OTF
In vigore dal 14 dic 2017
Comunicazione relativa alla notifica per la fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un MTF o ad un OTF
1. Entro un mese dal ricevimento della notifica presentata ai sensi dell', l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante, utilizzando il formato standard di cui all'allegato V e allegando una copia della notifica.
2. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestiscono un MTF o un OTF della trasmissione di cui al paragrafo 1, indicandone anche la data.
Storico versioni
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