Art. 14

Disposizioni applicabili

In vigore dal 12 dic 2017
Disposizioni applicabili 1.   Gli articoli da 8 a 11 si applicano mutatis mutandis ai pescherecci dell’Unione che pescano nelle acque di paesi terzi a norma di un accordo in materia di scambio delle possibilità di pesca o di gestione congiunta degli stock ittici di interesse comune. 2.   In deroga all’, uno Stato membro di bandiera può fornire alla Commissione i dettagli dei pescherecci dell’Unione autorizzati, a norma del pertinente accordo, a effettuare operazioni di pesca nelle acque di paesi terzi. Una volta accertato il rispetto delle condizioni di cui all’, lettere da a) a c), la Commissione inoltra senza indugio ai paesi terzi i dettagli dei pescherecci dell’Unione pertinenti. Non appena il paese terzo informa la Commissione dell’approvazione dei dettagli di tali pescherecci dell’Unione, la Commissione ne informa lo Stato membro di bandiera. Si ritiene che i pescherecci dell’Unione per cui sono stati forniti i dettagli richiesti dispongano di un’autorizzazione di pesca in corso di validità ai fini dell’, lettera d). La Commissione informa inoltre lo Stato membro di bandiera, senza indugio e per via elettronica, di ogni notifica trasmessa dal paese terzo relativamente al fatto che un peschereccio dell’Unione non è autorizzato a effettuare operazioni di pesca nelle sue acque.
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