Art. 11
Procedura per ottenere le autorizzazioni di pesca del paese terzo
In vigore dal 12 dic 2017
Procedura per ottenere le autorizzazioni di pesca del paese terzo
1. Ai fini dell’, lettera d), lo Stato membro di bandiera che abbia verificato il rispetto delle condizioni di cui all’, lettere da a) a c), trasmette alla Commissione la corrispondente domanda di autorizzazione del paese terzo.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni richieste nell’ambito dell’APPS.
3. Lo Stato membro di bandiera invia la domanda alla Commissione almeno 10 giorni di calendario prima dei termini ultimi per la trasmissione delle domande fissati nell’APPS. La Commissione può inviare allo Stato membro di bandiera una richiesta debitamente motivata riguardante qualsiasi complemento di informazione che ritenga necessario al fine di verificare le condizioni.
4. A seguito del ricevimento della domanda o di eventuali complementi di informazione richiesti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione conduce un esame preliminare per accertare se sono soddisfatte le condizioni di cui all’, lettere da a) a c). Quindi la Commissione:
a)
trasmette la domanda al paese terzo senza indugio e, comunque, prima della scadenza del termine per la trasmissione di domande definito nell’APPS, a condizione che il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo sia stato rispettato; oppure
b)
notifica allo Stato membro che la domanda è stata rifiutata.
5. Se un paese terzo comunica alla Commissione di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un’autorizzazione di pesca destinata a un peschereccio dell’Unione a norma dell’accordo, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro di bandiera, se possibile per via elettronica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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