Art. 13

Sottoassegnazione di un contingente annuale suddiviso in più limiti di cattura successivi

In vigore dal 12 dic 2017
Sottoassegnazione di un contingente annuale suddiviso in più limiti di cattura successivi 1.   Nel caso in cui un protocollo di un APPS stabilisca limiti di cattura mensili o trimestrali o altre suddivisioni delle possibilità di pesca disponibili per l’anno in questione e qualora le possibilità di pesca assegnate non siano tutte utilizzate nel corso dello stesso periodo di tempo mensile, trimestrale o altrimenti applicabile, le corrispondenti possibilità di pesca disponibili sono sottoassegnate dal Consiglio a norma dell’, paragrafo 3, TFUE agli Stati membri interessati per i pertinenti periodi di tempo. 2.   La sottoassegnazione delle possibilità di pesca disponibili avviene in base a criteri trasparenti e obiettivi. Essa è coerente con le possibilità di pesca annuali assegnate agli Stati membri ai sensi del pertinente regolamento del Consiglio.
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Sottoassegnazione di un contingente annuale suddiviso in più limiti di cattura successivi (Art. 13 Regolamento (UE) 2017/2403) — Testo vigente | Portale Normativo